Proroga al 5 agosto 2026 per i pagamenti della Rottamazione-quinquies e altre definizioni agevolate
L'essentiel
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prorogato al 5 agosto 2026 la scadenza per la rata unica della Rottamazione-quinquies e per le rate di Rottamazione-quater e Riammissione, originariamente fissata al 31 luglio.
- Il mancato pagamento entro il nuovo termine comporta la perdita dei benefici delle definizioni agevolate.
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Pourquoi c'est important
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevolata delle cartelle, mentre la Rottamazione-quater e i piani di Riammissione sono stati stabiliti da leggi precedenti.
Ultimi giorni per pagare la rata unica della Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Per i contribuenti che in fase di adesione hanno scelto il versamento in unica soluzione, la legge prevede, infatti, ulteriori cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza del 31 luglio 2026 e pertanto saranno considerati tempestivi, per non perdere i benefici della definizione agevolata, i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026.
Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale flessibilità è consentita anche per la tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023) e la quinta rata dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (Legge n. 15/2025), che erano sempre in scadenza il 31 luglio scorso. Anche per questi pagamenti, infatti, il termine ultimo è il 5 agosto 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto. Si ricorda, infine, che per i piani di pagamento rateali della Rottamazionequinquies la legge prevede l'inefficacia della misura agevolativa in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.







