Riconoscimento Facciale: Nuove Norme per la Polizia con Intelligenza Artificiale
Decretto Legislativo Adegua Normativa Nazionale al Regolamento UE 1689/2024
L'essentiel
- Il nuovo decreto legislativo consente l'uso di riconoscimento facciale con IA per la polizia, sollevando preoccupazioni sulla privacy.
- L'articolo 8 regola l'uso in tempo reale per prevenire minacce gravi, mentre l'articolo 10 disciplina la videosorveglianza a posteriori dopo reati.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
Il Regolamento UE 1689/2024 impone l'adeguamento delle normative nazionali riguardo l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale.
L'ampliamento del ricorso al riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, con l'integrazione di sistemi di Intelligenza artificiale sia in tempo reale che a posteriori, è previsto dal decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 1689 del 2024. Il rischio di un uso indiscriminato di queste tecnologie e della conservazione di dati di cittadini con poco riguardo per la privacy è stato sollevato da più parti.
Tra i punti controversi del provvedimento c'è l'articolo 8 che disciplina l'uso di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone in luoghi pubblici da parte delle forze di polizia. Ciò è ammesso esclusivamente per la prevenzione di specifiche e gravi minacce, relative ad un attacco terroristico ovvero alla vita o all'incolumità delle persone e per la ricerca di persone scomparse o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta o sfruttamento sessuale.
L'impiego di questi sistemi è subordinato alla richiesta motivata del questore, dei comandanti provinciali dell'Arma o della Guardia di finanza, o dei responsabili di specifici servizi centrali, al procuratore del Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca. Serve inoltre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità giudiziaria, mediante decreto motivato che indichi finalità, durata (non superiore a quindici giorni, prorogabile per periodi di pari durata), area interessata e persone oggetto di ricerca.
In casi di urgenza - e qui si appuntano le critiche - è però prevista la possibilità di attivazione immediata dei sistemi su iniziativa delle forze di polizia, previa comunicazione anche in forma orale al procuratore della Repubblica e richiesta di autorizzazione da presentare entro 24 ore dall'attivazione dei sistemi. L'Autorità giudiziaria provvede sulla richiesta entro le successive ventiquattro ore.
Altro articolo controverso è il 10, che regola l'uso di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'IA. E' ammesso esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore.
Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, l'installazione di questi sistemi può comportare il trattamento automatizzato dei dati biometrici delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi - ad esempio uno stadio o un concerto - con memorizzazione in una banca dati di riferimento. Questi dati personali sono conservati per sette giorni dalla raccolta.
À surveiller
Perspective IA — des possibilités, pas des certitudes
Aumento dell'uso del riconoscimento facciale da parte della polizia
Questions ouvertes
- Quale sarà l'impatto pratico sull'uso quotidiano della tecnologia?
- Saranno previste sanzioni per abusi?







