AI and Facial Recognition in Italian Public Spaces
Quick Look
- Italy's new decree aligns with the EU AI Act, integrating AI and facial recognition for public safety, including crime prevention and locating missing persons.
- The Interior Minister assures it's a support tool, not an automated police force, with human oversight required for decisions impacting rights.
- Biometric data use is regulated, requiring judicial authorization for real-time prevention and post-crime identification.
AI-generated summary
Why It Matters
Italy is implementing a legislative decree to align with the European Union's AI Act, focusing on the integration of artificial intelligence into public safety measures. This includes the use of facial recognition technology in public spaces and during large events.
Il riconoscimento facciale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale entra negli stadi, nei grandi eventi e nelle attività preventive delle forze dell’ordine. Dopo un reato l’Ai potrà identificare persone già indiziate su immagini video-fotografiche. In tempo reale, nei luoghi pubblici, potrà essere attivata per finalità di prevenzione, per esempio contro il terrorismo, o per cercare persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Ma, assicura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «non c’è nessun grande fratello generalizzato». È il punto più sensibile del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri per adeguare l’Italia all’AI Act europeo: la biometria diventa strumento di sicurezza pubblica, con regole diverse a seconda dell’uso.
Il testo consente alla polizia di sviluppare e impiegare sistemi di intelligenza artificiale. Ma fissa un limite: i risultati automatici, prima di entrare in atti capaci di incidere sui diritti delle persone, devono passare per una revisione umana qualificata e tracciabile. Non basta la macchina. Lo ha spiegato ieri il titolare del Viminale: «L’intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato. Le decisioni restano umane».
Il cuore più delicato è la biometria. L’articolo 8 del Dlgs consente l’identificazione remota in tempo reale nei luoghi pubblici per finalità di prevenzione. Un uso, ha aggiunto Piantedosi, «solo in casi eccezionali anche prima della commissione di reati: tutto questo può avvenire quando c’è pericolo o minaccia per determinate condizioni specifiche con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c’è la necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro o sfruttamento sessuale». Serve l’autorizzazione del procuratore, su richiesta del questore o dei comandanti provinciali delle forze dell’ordine. Durata massima: quindici giorni, prorogabili.
Accanto alla prevenzione c’è il riconoscimento facciale a posteriori, disciplinato dall’articolo 10. Qui entrano in gioco sistemi di videosorveglianza integrati con l’Ai nei luoghi e negli eventi con esigenze di ordine e sicurezza pubblica: stadi, grandi manifestazioni, accessi regolati da titoli e spesso da posti assegnati. I dati biometrici degli accessi possono essere conservati localmente per sette giorni. Il riconoscimento del volto, però, può scattare dopo un reato, anche tentato, e con un intervallo tale da non trasformarsi in identificazione in tempo reale. La finalità è circoscritta: individuare persone già indiziate sulla base di immagini video-fotografiche ed elementi oggettivi e verificabili. La responsabilità è dell’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore. Il titolare del trattamento è il Viminale-Dipartimento della pubblica sicurezza. Installazione e manutenzione degli impianti sono a spese dei privati organizzatori degli eventi.
Le garanzie cambiano a seconda dello scenario. Nella prevenzione, per il tempo reale, autorizza il procuratore; nel procedimento penale serve il gip. Il riconoscimento a posteriori dell’articolo 10 resta invece sotto la responsabilità dell’ufficiale designato dal questore.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
Further clarification and detailed guidelines on the implementation of AI and facial recognition technologies will be issued.
Very likely · Within months
Potential legal challenges or public debate regarding the scope and application of these technologies.
Likely · Within months
Open Questions
- What specific criteria will be used to determine 'cases of exceptionality' for real-time biometric identification?
- How will the 'qualified and traceable human review' be implemented and audited?
- What are the exact technical specifications and limitations of the AI systems to be deployed?
- What are the implications for data privacy and potential misuse of collected biometric data?






