Scadenze fiscali e contributive: un riepilogo per luglio e agosto 2026
Quick Look
- Luglio e agosto 2026 presentano diverse scadenze fiscali e contributive per cittadini e imprese.
- Tra queste, il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, l'invio del Modello 770 semplificato, i contributi previdenziali per collaboratori occasionali e la seconda rata delle imposte sui redditi.
- Proroghe previste per i contribuenti ISA, forfetari e in regime di vantaggio.
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Why It Matters
Il testo riassume le principali scadenze fiscali e contributive previste per i mesi di luglio e agosto 2026 in Italia, includendo proroghe e modalità di versamento.
Entro il 1° luglio 2026 le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2026, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
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I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente. La scadenza prevista è il 16 luglio 2026.
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Entro il 16 luglio 2026 i committenti che, nel mese precedente, hanno corrisposto compensi a soggetti iscritti alla Gestione separata INPS devono versare i relativi contributi previdenziali. L’obbligo riguarda, tra gli altri, collaboratori occasionali oltre i 5 mila euro annui, venditori porta a porta, co.co.co., assegnisti, dottorandi e soci-amministratori assoggettati a contribuzione. Nelle collaborazioni coordinate e assimilate, il costo contributivo è suddiviso per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore, ma il versamento resta interamente in capo al primo, che trattiene la quota dovuta al lavoratore al momento del pagamento del compenso. Il versamento va effettuato esclusivamente online con modello F24, utilizzando la causale CXX per i non pensionati senza altra copertura previdenziale, oppure C10 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre gestioni.
I contribuenti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2026 sono tenuti a versare la seconda rata entro il 16 luglio 2026. Il pagamento riguarda le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, relative al saldo 2025 e al primo acconto 2026, e deve essere effettuato applicando gli interessi di rateizzazione pari allo 0,18%.
Il Decreto-Legge 22 maggio 2026, n. 89, in vigore dal 23 maggio 2026, ha prorogato i termini di versamento per i contribuenti ISA, forfetari e in regime di vantaggio. I pagamenti inizialmente previsti entro il 30 giugno potranno essere effettuati fino al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, oppure entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga interessa gli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, comprendendo il saldo e il primo acconto di IRPEF, IRES e IRAP, le imposte sostitutive dovute da forfetari e contribuenti minimi, la cedolare secca, IVIE e IVAFE, oltre alle altre imposte sostitutive e addizionali collegate alle imposte sui redditi. Rientrano inoltre il saldo IVA 2025 per chi ha scelto il pagamento differito, i contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito eccedente il minimale e il diritto annuale camerale.
I contribuenti che non hanno provveduto al pagamento della prima rata entro il termine del 30 giugno 2026 possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 luglio 2026. In tale data dovrà essere versata la prima rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, relative al saldo 2025 e al primo acconto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% sull'importo complessivamente dovuto, a titolo di interesse corrispettivo. Non sono invece dovuti gli interessi di rateizzazione.
I contribuenti per i quali il canone RAI non può essere addebitato direttamente nella bolletta elettrica devono effettuare entro il 31 luglio il versamento della seconda rata semestrale o della terza rata trimestrale dell'abbonamento televisivo per uso privato. Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione annuale (90 euro), in due rate semestrali da 45,94 euro oppure in quattro rate trimestrali da 23,93 euro. Il versamento va effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo TVRI per il rinnovo dell'abbonamento o TVNA per una nuova attivazione. I titolari di partita IVA devono utilizzare esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o l'home banking, mentre i contribuenti non titolari di partita IVA possono presentare anche il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, purché non compensino crediti. Per chi riceve l'addebito in bolletta, il canone viene invece riscosso in dieci rate mensili.
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Open Questions
- Quali sono le sanzioni specifiche per il mancato rispetto delle scadenze?
- Esistono ulteriori proroghe o esenzioni non menzionate?






