Abolizione della clausola di salvaguardia sul TFR: cosa cambia dal 2027
Quick Look
- Dal 2027 viene eliminata la clausola di salvaguardia che permetteva di applicare al TFR il regime fiscale più favorevole tra quello vigente e quello del 2006.
- La tassazione sarà determinata esclusivamente dalle regole attuali, con possibili effetti negativi per lavoratori con lunga anzianità e redditi medio-alti.
- L'impatto dipende dalla posizione fiscale individuale e dalla data di cessazione del rapporto.
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Why It Matters
La clausola di salvaguardia sul TFR era stata introdotta nel 2007 con la riforma dell'IRPEF per evitare un aumento della tassazione sul trattamento di fine rapporto durante il passaggio al nuovo sistema fiscale. Essa permetteva di confrontare la disciplina vigente con quella del 2006 e applicare la più favorevole al lavoratore.
Per comprendere gli effetti della modifica occorre tornare alla riforma dell’IRPEF entrata in vigore nel 2007. Il cambiamento di aliquote e fasce di reddito avrebbe potuto determinare un prelievo maggiore sul TFR, una somma che viene accantonata nel corso della vita lavorativa e tassata soltanto quando viene corrisposta, attraverso il regime della tassazione separata. Per scongiurare questo effetto era stata introdotta una protezione specifica. Al momento della liquidazione si procedeva, in sostanza, a un confronto tra la disciplina fiscale applicabile alla cessazione del rapporto e quella che era in vigore al 31 dicembre 2006. Quando il secondo sistema risultava più favorevole, al lavoratore veniva riconosciuto il trattamento fiscale più vantaggioso. La regola si estendeva anche alle indennità equipollenti e alle altre somme percepite in occasione della cessazione del rapporto.
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Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi elimina questo meccanismo. Dal 2027 non sarà quindi più possibile mettere a confronto la tassazione prevista dalla normativa vigente con il vecchio sistema del 2006 per applicare quello fiscalmente più conveniente. In concreto, viene meno il “paracadute” fiscale introdotto per accompagnare il passaggio al nuovo sistema IRPEF. La tassazione del TFR sarà determinata secondo le regole previste dalla disciplina vigente, senza la possibilità di recuperare le aliquote e gli scaglioni storici quando risultino più favorevoli.
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L’abolizione della clausola, però, non equivale automaticamente a un incremento dell’imposta sul TFR per ogni lavoratore. L’effetto dipenderà dalla posizione fiscale individuale e, soprattutto, dal vantaggio che il confronto con il regime del 2006 avrebbe prodotto nel singolo caso. La vecchia disciplina poteva risultare particolarmente conveniente per chi aveva accumulato il TFR nell’arco di periodi lavorativi molto lunghi e disponeva di redditi medio-alti. Per queste situazioni la rinuncia al vecchio criterio potrebbe tradursi in un prelievo superiore, anche di alcuni punti percentuali. L’impatto, invece, può essere più contenuto nei casi in cui il confronto con le aliquote del 2006 non avrebbe comunque determinato un beneficio significativo.
Un altro aspetto importante riguarda la sorte delle somme maturate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La modifica non interessa soltanto il TFR accantonato dal 2027 in avanti. Il punto decisivo è infatti la data di cessazione del rapporto di lavoro, non quella in cui sono state accumulate le singole quote. Di conseguenza, chi ha costruito il proprio TFR anche negli anni precedenti al 2027 potrebbe non poter più beneficiare del confronto con il regime fiscale del 2006 se il rapporto si conclude a partire dal 1° gennaio 2027. La novità può quindi avere conseguenze più rilevanti proprio per chi ha maturato una consistente anzianità lavorativa e deve ricevere una liquidazione di importo elevato.
Particolare attenzione richiedono infine i rapporti di lavoro che si concludono tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L’articolo 376 stabilisce che l’abrogazione della clausola decorra dal 1° gennaio 2027, ma l’individuazione della disciplina applicabile può richiedere di coordinare la data di cessazione con il momento in cui matura il diritto alla percezione del TFR. Secondo alcune prime interpretazioni professionali, la nuova disciplina potrebbe riguardare anche determinate cessazioni intervenute il 31 dicembre 2026, qualora il diritto alla percezione della somma sorga dal giorno successivo. Su questo punto, tuttavia, sarà necessario attendere eventuali indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Per chi si trova a ridosso del passaggio tra i due anni, sarà quindi essenziale verificare con precisione sia quando termina il rapporto di lavoro sia quando matura il diritto a ricevere il TFR.
Per avere un’idea dell’effetto della retribuzione sull’accantonamento annuale del TFR, si può ricorrere a un esempio puramente teorico, come fa il quotidiano Il Messaggero. Ipotizzando che l’intero stipendio sia rilevante ai fini del calcolo, con 24 mila euro di reddito annuo la quota maturata nell’arco di dodici mesi sarebbe di circa 1.658 euro. L’importo salirebbe a circa 2.073 euro con una retribuzione di 30 mila euro e arriverebbe a 2.764 euro nel caso di uno stipendio annuo pari a 40 mila euro. Per livelli retributivi superiori, l’accantonamento crescerebbe ulteriormente: con 50 mila euro lordi all’anno si arriverebbe a circa 3.456 euro, mentre una retribuzione di 60 mila euro determinerebbe una quota teorica di circa 4.147 euro.
Si tratta, tuttavia, di valori lordi che non corrispondono alla somma effettivamente incassata dal dipendente, che deve tenere conto anche della tassazione separata. Per avere soltanto un ordine di grandezza, un accantonamento lordo di 2.073 euro potrebbe trasformarsi in una somma netta compresa indicativamente tra 1.500 e 1.600 euro. Nel caso di una quota di 3.456 euro, il risultato potrebbe attestarsi nell’area dei 2.400-2.500 euro, mentre da un TFR lordo annuo di 4.147 euro potrebbero rimanere circa 2.800-3 mila euro.
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L'Agenzia delle Entrate fornirà chiarimenti sulle cessazioni di lavoro avvenute il 31 dicembre 2026 con diritto al TFR che matura dal 1° gennaio 2027.
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