Controlli su alcol e droghe nei luoghi di lavoro: normativa e novità del D.L. 159/2025
L'avvocato Anna Maria Corna di Trifirò & Partners illustra quali lavoratori possono essere sottoposti a test e le modalità previste
Quick Look
- L'articolo analizza la normativa italiana sui controlli per l'assunzione di alcol e droghe nei luoghi di lavoro, focalizzandosi sui lavoratori addetti a mansioni a rischio.
- Il quadro regolatorio si basa sull'Accordo Stato-Regioni del 2007, che prevede cinque tipologie di accertamento: pre-affidamento, periodico, per ragionevole dubbio, dopo incidente e follow-up.
- 159/2025 ha introdotto novità significative modificando l'art.
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Why It Matters
La normativa italiana disciplina i controlli sui lavoratori addetti a mansioni a rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. L'Accordo Stato-Regioni del 2007 ha dettagliato le modalità dei controlli, prevedendo percorsi riabilitativi in caso di positività.
Quali sono i lavoratori che possono esser sottoposti a controlli sull'assunzione di alcol o droghe, e con che modalità? E quali novità al riguardo? È l'avvocato Anna Maria Corna dello studio Trifirò & Partners Avvocati a guidarci in questo ambito dei rapporti di lavoro.
Il quadro normativo
La disciplina sulla possibilità e circa le modalità per l'effettuare i controlli sullo stato di tossico dipendenza o di assunzione di altre sostanze psicotiche, da parte di lavoratori addetti a mansioni cosiddette a rischio, è contenuta nell'Accordo allegato alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attuativa della Conferenza unificata del 30 ottobre 2007, che ha dettagliato le più generiche previsioni delle norme di legge.
Le norme si limitavano, infatti, a prevedere la possibilità di sottoporre a controllo i lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi “per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi”, rinviando a un decreto “del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità” sia per l'individuazione dei lavori a rischio, sia per le modalità dei controlli, precisando che a ciò sono abilitati i servizi sanitari pubblici territoriali, ovvero, da quando istituito, il medico competente.
Percorsi riabilitativi in caso di positività
Le attività a rischio sono state poi individuate come tutte quelle che comportano la guida di un automezzo di trasporto, oltre altre attività sempre di guida (muletti, carro ponte, eccetera). E le norme hanno previsto che in caso di accertata positività i lavoratori devono poter accedere a percorsi riabilitativi, istituendo una tutela specifica (sostanzialmente di due tipi, uno connesso al diritto alla privacy, e l'altro per il mantenimento del posto di lavoro con sospensione del rapporto per lo svolgimento dei programmi riabilitativi).
L'iter degli accertamenti
L'Accordo Stato-Regioni riflette, quindi, anche lo scopo di garanzia di questi lavoratori, prevedendo un iter abbastanza complesso per effettuare gli accertamenti, che possono essere sostanzialmente di cinque tipi: pre-affidamento: ovvero precedente all'assegnazione di una delle mansioni a rischio (precisando, comunque, il divieto di tali controlli in sede pre assuntiva); accertamento periodico: in genere annuale e contestuale alla verifica dell'idoneità alla mansione a rischio; accertamento per ragionevole dubbio: quando sussistano indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite, su segnalazione del datore di lavoro, o suo delegato, al medico competente; accertamento dopo un incidente: ove sussista un ragionevole dubbio che questo possa essere dipeso dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per escluderlo; accertamento di follow up: monitoraggio cautelativo o dopo il rientro da un periodo di sospensione, stante un precedente accertamento positivo.
L'Accordo prevede poi nel dettaglio le modalità per effettuare i controlli, le procedure in caso di positività ecc.., rappresentate dallo schema allegato allo stesso Accordo che riportiamo di seguito.
Le modifiche introdotte dal decreto legge
Se questo è l'impianto, il D. L. n. 159/2025 ha modificato l'articolo 41 del D. Leg. 81/2008, introducendo, al 2° comma, la lettera e-quater) che stabilisce espressamente la possibilità di una “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope ….”, finalizzata ad appurare che non ricorra tale situazione e ciò “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”.
Questa ultima previsione porta a ritenere necessario il rispetto dell'iter previsto dall'Accordo Stato-Regioni, ma con la possibilità, a fronte di detta nuova norma, di effettuare un controllo molto tempestivo in ogni caso di ipotizzato utilizzo di certe sostanze, con conseguente immediata sospensione del lavoratore dal servizio fino all'esito degli accertamenti.
Considerato che alcune Regioni hanno anche ulteriormente dettagliato le modalità dei controlli, così come alcuni accordi integrativi aziendali, rendendo più stringenti i casi del possibile controllo, il riferimento nella norma a un “ragionevole motivo”, nonché a sostanze “psicotrope o psicoattive” potrebbe rendere più agevole e tempestivo l'intervento del medico competente, oltre ad ampliare la sfera di controllo, che potrebbe essere effettuato anche in caso di ritenuto utilizzo di psicofarmaci (quindi sostanze legali, utilizzate per curare/limitare gli effetti di problemi psichici, come per esempio la depressione), che possono, però, limitare il livello cognitivo e/o di attenzione, con i conseguenti rischi per la sicurezza.
Focus sui lavoratori dell'edilizia
Open Questions
- Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non rispetta la procedura?
- Come si definisce esattamente il 'ragionevole motivo' nella pratica?
- Quali sono i tempi massimi per la sospensione del lavoratore?





