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L'articolo illustra le disposizioni del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, che stabilisce obblighi per le compagnie aeree in caso di ritardi, cancellazioni, negato imbarco e altri disservizi, nonché diritti specifici per i viaggiatori riguardo a bagagli, assistenza e compensazioni.
La borsa personale potrà essere portata gratuitamente in cabina se non supera 40×30×15 centimetri o se può essere sistemata sotto il sedile. Sarà inoltre possibile portare cibi e bevande adeguati alla durata del viaggio, nel rispetto delle regole di sicurezza. Il trolley sistemato nelle cappelliere potrà invece essere soggetto a pagamento. Al momento della prenotazione, però, la compagnia dovrà presentare come prima opzione la tariffa comprensiva di biglietto e trolley, potendo offrire un prezzo inferiore a chi viaggia senza. Se, per cappelliere piene o per un cambio di aeromobile, un bagaglio viene trasferito in stiva al check-in, il passeggero non dovrà pagare alcun supplemento. Prima dell'acquisto dovranno inoltre essere indicati chiaramente numero, peso e dimensioni dei bagagli ammessi e gli eventuali costi per oggetti particolari.
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Il viaggiatore potrà utilizzare una carta d'imbarco cartacea stampata autonomamente, purché leggibile. La compagnia non potrà negare l'imbarco né imporre un supplemento per questo motivo. Non sarà obbligatorio possedere l'app del vettore o un account. La carta digitale dovrà poter essere ricevuta, ad esempio, via e-mail. Se il telefono è scarico, dopo aver effettuato il check-in online, sarà possibile chiedere gratuitamente la stampa in aeroporto. Anche un errore nel nome non potrà determinare il mancato imbarco. Se la correzione viene richiesta almeno 48 ore prima della partenza, il refuso dovrà essere rettificato gratuitamente almeno una volta.
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Con un ritardo superiore a tre ore all'arrivo può spettare una compensazione di 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli interni all'Ue oltre tale distanza e per quelli tra Ue e Paesi terzi tra 1.500 e 3.500 chilometri. Per le tratte più lunghe l'importo è di 600 euro, riducibile a 300 nei casi previsti dal regolamento quando il ritardo non supera quattro ore. L'indennizzo può essere escluso se la compagnia dimostra che il problema deriva da circostanze eccezionali e che esiste un collegamento diretto con il disservizio. Dopo cinque ore di ritardo, il passeggero può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale delle tratte non effettuate, comprese le eventuali commissioni. Se il ritardo rende inutile il viaggio, può essere rimborsato anche quanto già percorso e, se necessario, il ritorno al punto di partenza. In caso di cancellazione, si può scegliere tra rimborso e riprotezione. Se l'avviso arriva meno di 14 giorni prima, può spettare anche la compensazione, salvo le eccezioni previste.
Il rimborso dovrà arrivare entro sette giorni di calendario, comprese le eventuali commissioni di intermediazione. La riprotezione non dovrà necessariamente avvenire sul volo successivo della stessa compagnia: potranno essere proposti un altro vettore, un itinerario differente, un aeroporto alternativo o anche treno e autobus, se consentono di raggiungere prima la destinazione. Se entro tre ore non viene offerta una soluzione, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese necessarie e ragionevoli, fino al 400% del prezzo complessivo del biglietto e delle commissioni. Il voucher potrà sostituire il denaro solo se accettato dal passeggero. Avrà validità massima di 12 mesi, prorogabile una volta per altri 12; l'eventuale somma residua dovrà essere restituita entro sette giorni.
In presenza di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, quando scatta il diritto all'assistenza, la compagnia dovrà garantire gratuitamente ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre ore e successivamente ogni cinque, fino a tre pasti al giorno, oltre a Internet e due telefonate. Se occorre trascorrere la notte fuori casa, il vettore dovrà sostenere i costi di hotel e trasferimento. In presenza di circostanze eccezionali inevitabili, l'obbligo potrà essere limitato a tre notti. Il limite non riguarda persone con disabilità o mobilità ridotta, donne incinte, lattanti, minori non accompagnati, persone che necessitano di assistenza medica e accompagnatori. Se la compagnia non fornisce i servizi dovuti, il passeggero potrà anticipare spese necessarie e proporzionate e chiederne il rimborso.
Un aereo fermo sulla pista o sul piazzale di un aeroporto dell'Ue non potrà trattenere i passeggeri a bordo per più di due ore, salvo esigenze di sicurezza o emergenze legate all'immigrazione e al traffico aereo. Durante la permanenza a terra dovranno essere assicurati temperatura adeguata, servizi igienici e acqua potabile gratuita. Negli aeroporti dell'Unione saranno inoltre disponibili gratuitamente acqua potabile e punti di ricarica per dispositivi elettronici, indipendentemente da orario, volo o terminal.
Se più voli sono compresi nello stesso contratto e un problema sul primo fa perdere la coincidenza, il vettore dovrà offrire assistenza e riprotezione. Se entro cinque ore non trova una soluzione, dovrà garantire anche il rimborso. Un ritardo superiore a tre ore alla destinazione finale può dare diritto alla compensazione. Per i biglietti acquistati con contratti separati, il venditore dovrà informare chiaramente il passeggero che la perdita della seconda tratta può far venir meno alcuni diritti. Se andata e ritorno appartengono allo stesso contratto, il mancato utilizzo dell'andata non potrà comportare la cancellazione del ritorno o costi aggiuntivi. In caso di overbooking, chi possiede una prenotazione valida e viene lasciato a terra può avere diritto a 250, 400 o 600 euro, oltre a rimborso o volo alternativo e assistenza. Le somme dovute dovranno essere versate entro sette giorni.
Chi viaggia con un minore di 14 anni o con una persona che necessita di specifica assistenza dovrà poter occupare gratuitamente un posto vicino. Passeggini e carrozzine potranno essere utilizzati senza costi fino al gate o alla porta dell'aereo. Le persone con disabilità o mobilità ridotta avranno priorità nell'assistenza e nella riprotezione. In caso di perdita, danneggiamento o ritardata restituzione degli ausili per la mobilità, il vettore dovrà fornire un sostituto e risarcire integralmente il danno. Sono previste tutele anche per i cani da assistenza.
Gli strumenti musicali potranno essere trasportati in cabina quando dimensioni e sicurezza lo consentono. Per quelli troppo grandi sarà possibile acquistare un posto aggiuntivo. Per un bagaglio danneggiato il reclamo dovrà essere presentato entro sette giorni dalla riconsegna; se arriva in ritardo, entro 21 giorni. La compagnia dovrà inoltre informare entro 96 ore dalla fine del viaggio i passeggeri che potrebbero avere diritto alla compensazione. La richiesta di compensazione potrà essere presentata entro nove mesi. Il vettore dovrà confermarla subito e, entro 30 giorni, pagare oppure spiegare il motivo del rifiuto. Per gli altri reclami il termine sarà di 12 mesi: ricezione entro sette giorni lavorativi e risposta normalmente entro un mese, comunque entro due mesi nei casi giustificati. Infine, compagnie e intermediari dovranno offrire canali di contatto gratuiti. Per ottenere rimborsi, compensazioni, assistenza o presentare reclami non potranno imporre numeri a pagamento, l'installazione di una specifica app o la creazione di un account.
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