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Back|Dipendenti pubblici, quando spetta il pagamento in caso di ferie non godute
Dipendenti pubblici, quando spetta il pagamento in caso di ferie non godute
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Sky TG24·2 hours ago·Labor·2 min read·🇮🇹Italy·View translation

Dipendenti pubblici, quando spetta il pagamento in caso di ferie non godute

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La Legge n. 174/2026 modifica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, riconoscendo il diritto a un'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, salvo prova da parte dell'amministrazione che il dipendente abbia volontariamente rinunciato al riposo nonostante la possibilità di usufruirne.

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Why It Matters

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego era stato introdotto dal decreto-legge n. 95/2012 per contenere la spesa pubblica, ma è stato giudicato incompatibile con il diritto europeo dalle sentenze della Corte di giustizia UE e dalla Corte di Cassazione.

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La normativa precedente risaliva al decreto-legge n. 95 del 2012, che, all'articolo 5, comma 8, aveva introdotto il divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi non utilizzati dal personale delle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo era contenere la spesa dello Stato e scoraggiare l'accumulo di giornate da liquidare alla fine del servizio. Il divieto operava anche in occasione del pensionamento, delle dimissioni, del licenziamento o del passaggio ad altra amministrazione. Di conseguenza, chi non riusciva a usufruire delle ferie per esigenze di servizio rischiava di perdere i giorni residui senza alcun ristoro economico. La disciplina non distingueva adeguatamente, infatti, tra chi rinunciava volontariamente al riposo e chi non poteva utilizzarlo per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Per approfondire: Ferie statali, ecco cosa cambia con il decreto PA per i giorni non goduti

Il diritto alle ferie retribuite è tutelato dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di riposo all'anno. La normativa europea stabilisce inoltre che un'indennità finanziaria può sostituire le ferie non godute soltanto quando termina il rapporto di lavoro. Su questo principio è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che con la sentenza del 18 gennaio 2024 relativa al Comune di Copertino (causa C-218/22) ha ribadito l'incompatibilità di un divieto assoluto di monetizzazione con le garanzie comunitarie. La perdita del diritto al compenso, infatti, non può essere automatica né derivare dalla sola decisione del dipendente di lasciare il servizio.

Per approfondire: Decreto Pa, ok della Camera: dalle ferie dei dipendenti pubblici alla scuola, le novità

La questione era tornata al centro dell'attenzione anche in seguito al caso ARES, avviato nel luglio 2024, nell'ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto all'Italia chiarimenti sulla compatibilità della disciplina nazionale con le norme comunitarie. Il legislatore è quindi intervenuto per adeguare le regole italiane agli orientamenti europei, ridefinendo le responsabilità delle amministrazioni pubbliche e rafforzando le tutele per i lavoratori che non hanno potuto usufruire delle ferie maturate.

La nuova disciplina riconosce, in linea generale, il diritto a un'indennità sostitutiva per le ferie residue alla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio vale indipendentemente dalla ragione che determina la fine del servizio, compresi il pensionamento, le dimissioni e le altre cause di cessazione. Il pagamento, tuttavia, non è automatico in ogni circostanza. L'indennizzo può essere escluso quando l'amministrazione dimostra che il dipendente ha scelto consapevolmente di non utilizzare le giornate di riposo a sua disposizione, pur avendo avuto la possibilità concreta di farlo. Perché il diritto venga meno, non basta quindi constatare che le ferie non sono state effettuate. La Pubblica amministrazione deve provare di aver invitato formalmente il lavoratore a usufruirne entro un termine adeguato e di averlo informato tempestivamente delle conseguenze della sua eventuale inerzia. In particolare, il dipendente deve essere stato avvertito che la mancata fruizione avrebbe potuto comportare la perdita sia delle ferie sia del relativo compenso economico.

Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda l'onere della prova, che ricade sull'amministrazione. L'ente deve dimostrare non soltanto di aver comunicato al dipendente la necessità di utilizzare le ferie, ma anche di avergli garantito condizioni organizzative tali da consentirne effettivamente la fruizione. Se il lavoratore non ha potuto assentarsi per esigenze di servizio o per ostacoli organizzativi non dipendenti dalla propria volontà, la semplice esistenza di un invito formale non è sufficiente a escludere il pagamento. In assenza di prove che attestino il rispetto degli obblighi previsti, l'indennità sostitutiva dovrà essere riconosciuta alla cessazione del rapporto, per i periodi ai quali si applica la nuova disciplina.

Il principio era già emerso nella giurisprudenza nazionale. Con l'ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità richiede la prova, da parte del datore di lavoro, di aver invitato il dipendente a usufruire del riposo e di averlo avvertito delle conseguenze della mancata fruizione. Un orientamento coerente con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul caso Comune di Copertino. La norma individua, inoltre, nel dirigente o nel responsabile del servizio, secondo l'organizzazione dell'ente, il soggetto incaricato di autorizzare o respingere le richieste di ferie. A questa figura spetta assicurare una gestione corretta delle comunicazioni e delle procedure, anche per prevenire controversie e possibili contestazioni relative a danni erariali.

La Legge 5 ottobre 2026, n. 174, è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 30 settembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre ed è entrata in vigore, per le modifiche introdotte in sede di conversione, il giorno successivo, il 7 ottobre 2026. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2026, nel testo convertito, stabilisce che la nuova disciplina si applica alle ferie maturate successivamente a tale data. Non è quindi previsto un riconoscimento automatico dell'indennità secondo le nuove regole per tutti i giorni accumulati negli anni precedenti. Questo limite temporale, tuttavia, non esclude in assoluto la possibilità di rivendicare un compenso per le ferie pregresse. Le eventuali richieste devono essere valutate sulla base della normativa applicabile ai periodi interessati e dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea, che ha più volte contestato l'applicazione indiscriminata del divieto di monetizzazione. Per chi ha già cessato il servizio o intende far valere i propri diritti diventa quindi importante ricostruire la situazione individuale, verificando quante ferie siano rimaste inutilizzate e per quali motivi non sia stato possibile usufruirne. Occorre inoltre accertare se l'amministrazione abbia rispettato gli obblighi di informazione e abbia concretamente consentito al dipendente di assentarsi.

Per approfondire: Concorso Asmel 2026, scadenza domande prorogata al 15 ottobre: requisiti e cosa sapere

Open Questions

  • ?Come verrà applicata la nuova disciplina nei casi di cessazione del servizio avvenuta prima del 7 ottobre 2026?
  • ?Quali strumenti avranno i lavoratori per dimostrare l'impossibilità di fruire delle ferie per motivi organizzativi?
  • ?Come verranno monitorati gli obblighi di informazione e invito da parte delle amministrazioni pubbliche?

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ferie non godute
OrganizationsCorte di giustizia dell'Unione europeaCommissione europeaCorte di CassazionePubblica amministrazione
PlacesItaliaComune di Copertino
Topicsdipendenti pubblicimonetizzazione feriedecreto pacorte di giustizia uelegge 174/2026indennità sostitutiva
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La Legge n. 174/2026 modifica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, riconoscendo il diritto a un'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, salvo prova da parte dell'amministrazione che il dipendente abbia volontariamente rinunciato al riposo nonostante la possibilità di usufruirne.

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