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La rottamazione-quinquies è stata introdotta dal decreto-legge n. 38/2026, convertito in legge n. 88/2026, e prevede la definizione agevolata dei debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Le richieste di adesione dei contribuenti potranno essere presentate entro il 15 dicembre 2026, esclusivamente online attraverso i servizi disponibili sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura è riservata ai carichi che rientrano nelle categorie previste dalla normativa e che fanno riferimento agli enti territoriali che hanno deliberato l'applicazione della definizione agevolata. La possibilità di aderire è subordinata all'adozione, da parte dell'ente interessato, di un apposito provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. L'elenco delle amministrazioni che hanno aderito, circa 1.500 in tutto, è consultabile sul sito dell'Agenzia.
L'estensione della Rottamazione-quinquies a Regioni ed enti locali è stata prevista dal decreto-legge n. 38/2026, il cosiddetto decreto fiscale, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026. La disciplina comprende i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Tra le entrate che possono essere interessate dalla misura figurano, a seconda delle decisioni adottate dai singoli enti, il bollo auto, l'Imu, la Tari e le multe stradali.
La rottamazione consente di versare il capitale residuo dovuto, oltre alle eventuali spese per le procedure esecutive e ai diritti di notifica. Sono invece stralciati gli interessi e le sanzioni compresi nei carichi, gli interessi di mora e l'aggio. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, l'agevolazione riguarda gli interessi, comprese le cosiddette maggiorazioni, e l'aggio.
Possono inoltre rientrare nella definizione agevolata, se rispettano gli altri requisiti previsti, i debiti già inclusi nelle prime tre rottamazioni per i quali il contribuente è decaduto dai benefici e quelli relativi alla Rottamazione-quater, compresa la successiva riammissione, per i quali i benefici erano stati persi entro il 30 settembre 2025. Restano invece esclusi i debiti già compresi nei piani della Rottamazione-quater e della relativa riammissione per i quali, alla stessa data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute. Per verificare quali carichi siano effettivamente ammessi, è possibile richiedere il prospetto informativo sul sito dell'Agenzia, nella sezione dedicata alla “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”.
Il documento può essere richiesto attraverso l'area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, accessibile con Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). Professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Una volta inoltrata la richiesta, il sistema invia entro le successive 12 ore un'e-mail all'indirizzo indicato, contenente il collegamento per scaricare il prospetto. Il documento rimane disponibile per cinque giorni. In alternativa, è possibile utilizzare il servizio presente nell'area pubblica del sito, senza autenticazione, compilando l'apposito modulo e allegando un documento di riconoscimento. Dopo la convalida della richiesta e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà un'e-mail con il link per scaricare il prospetto, disponibile anche in questo caso per cinque giorni.
La domanda di adesione può essere trasmessa attraverso la sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”, accessibile sia dall'area riservata sia da quella pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Accedendo all'area riservata, il contribuente troverà l'elenco dei carichi ammessi alla rottamazione, tra i quali potrà selezionare quelli da includere nella dichiarazione. La procedura consente inoltre di scegliere la modalità di pagamento, in un'unica soluzione oppure a rate. In caso di versamento dilazionato, ogni rata dovrà essere di importo pari ad almeno 100 euro. Chi non dispone delle credenziali di accesso può presentare la richiesta attraverso il servizio dell'area pubblica, allegando la documentazione necessaria per identificarsi.
Per completare la dichiarazione di adesione occorre indicare, tra le altre informazioni richieste, i numeri identificativi delle cartelle di pagamento che si intendono inserire nella definizione agevolata, la modalità scelta per saldare il debito e un indirizzo e-mail al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda. Prima di inoltrare la richiesta è opportuno verificare il prospetto informativo, così da individuare i carichi effettivamente rottamabili e conoscere gli importi associati. La domanda può comprendere i debiti di interesse presenti nell'elenco proposto dal servizio, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa e dei provvedimenti adottati dagli enti territoriali.
Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l'importo complessivo dovuto per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, oppure attraverso un piano di rateizzazione composto da un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. La definizione agevolata perde efficacia in caso di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata, se il contribuente ha scelto di pagare in un'unica soluzione, oppure quando non vengono pagate due rate, anche non consecutive, o l'ultima rata del piano. È quindi necessario rispettare le scadenze previste per conservare i benefici della rottamazione.
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